Che cosa è?
Il sisma bonus consiste in una detrazione delle spese che vengono sostenute per la messa in sicurezza degli edifici. Il bonus non riguarda le nuove costruzioni ma solo gli edifici esistenti. Nel caso di una demolizione e ricostruzione di un edificio, si può usufruire del sisma bonus purché l’intervento venga qualificato come “Ristrutturazione edilizia”.
Chi può richiedere il sisma bonus?
L’agevolazione può essere richiesta da:
– proprietari o nudi proprietari;
– titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
– locatari in affitto o comodatari;
– soci di cooperative divise e indivise;
– imprenditori individuali per gli immobili adibiti ad attività produttive;
– soggetti che producono redditi in forma associata quali società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati come le imprese familiari;
– il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
– il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
– il componente dell’unione civile;
– il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi, né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
A quanto ammonta la detrazione?
Con il sisma bonus è prevista un’agevolazione con aliquote variabili a seconda della zona sismica in cui è collocato l’edificio e della tipologia d’immobile.
In particolare, è prevista una detrazione pari a:
– 50% nel caso di miglioramento dell’unità immobiliare senza guadagnare classi di rischio sismico;
– 70 % nel caso in cui venga ridotta una classe di rischio all’interno del certificato sismico dell’immobile;
– 80 % nel caso che vengano ridotte due classi di rischio nel certificato sismico dell’immobile;
– 75 % nel caso di lavori su parti condominiali con riduzione di una classe di rischio sismico;
– 85 % nel caso di lavori su parti condominiali comuni con riduzione di due classi di rischio
La normativa definisce 8 classi di rischio sismico: A+, A, B, C, D, E, F, e G. Gli edifici in classe G si trovano nelle condizioni di rischio massimo. Mentre, gli immobili in classe A+ si trovano nelle condizioni di rischio minimo.
L’importo massimo detraibile è pari a € 96.000,00 per ogni unità immobiliare, che verranno restituiti nell’arco di 5 anni.
Per le spese riguardanti le parti comuni dei condomini, l’importo massimo detraibile sale a € 136.000,00 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che costituiscono il condominio. In questo caso, la spesa verrà restituita in 10 anni.
Quali spese sono detraibili?
Le spese detraibili con il sisma bonus sono:
– gli onorari dei professionisti, per classificare e verificare sismicamente l’immobile, nonché gli onorari spettanti alle altre figure professionali coinvolte nella progettazione, nella direzione lavori e nel collaudo, come architetti, ingegneri e geometri;
– le prestazioni di servizi, quali la manodopera dell’impresa edile;
– la fornitura dei beni, solo se è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Ad esempio, l’acquisto del cemento, delle mattonelle ecc;
– i diritti di segreteria, bolli e oneri di urbanizzazione.
Quali immobili rientrano nel sisma bonus?
L’agevolazione può essere richiesta per lavori che vengono eseguiti negli immobili di tipo abitativo, prima e seconda casa.
Inoltre, è possibile detrarre le spese per interventi volti al miglioramento sismico di edifici utilizzati per attività produttive, quindi nelle unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
E’ necessario che gli immobili oggetto di interventi antisismici ricadano nelle zone 1, 2, 3 e cioè nelle zone ad alta e media pericolosità.
Come richiedere il sima bonus?
Il sisma bonus potrà essere fruito in fase di dichiarazione dei redditi, purchè vengano presentati i seguenti documenti:
– la notifica preliminare ASL se richiesta;
– il permesso di costruire;
– i vari bonifici;
– le fatture o ricevute fiscali;
– le ricevute degli oneri di urbanizzazione o dei diritti per le autorizzazioni;
– la copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato.
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