Che cosa è?
Si tratta di un contributo a fondo perduto per l’acquisizione di soluzioni digitali per l’export utili ad avviare e consolidare l’attività di internazionalizzazione delle piccole e microimprese italiane manifatturiere, costituite anche in forma di reti e consorzi.
Chi può richiedere il bonus?
Il contributo può essere richiesto dalle piccole e microimprese manifatturiere (codice ATECO: C) che risultano iscritte nel registro delle imprese:
– società;
– ditte individuali;
– artigiani;
– reti;
– consorzi.
Con riferimento alle reti e ai consorzi, ad essi devono aderire almeno cinque imprese e tale requisito deve sussistere sia al momento della domanda della concessione sia al momento della richiesta di erogazione del contributo. Ciascuna impresa può aderire ad una sola rete o consorzio beneficiario dell’intervento. Non possono aderire alle reti o ai consorzi le imprese che presentano direttamente domanda di concessione del contributo.
Al fine di richiedere il contributo, le piccole e microimprese devono possedere i seguenti requisiti:
– avere meno di 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a € 10.000.000,00;
– aver avviato da almeno un anno, la fatturazione di prodotti commerciali;
– avere sede legale o sede operativa e stabilimento produttivo in Italia;
– devono operare nel settore manifatturiero, codice ATECO primario: C, (tra le principali attività manifatturiere sono comprese le industrie alimentari, del legno e dei mobili, confezione di articoli di abbigliamento, di articoli in pelle e pelliccia, fabbricazione di prodotti in metallo, gioielli, macchinari e apparecchiature, stampa, pelle, gomma, plastiche, chimici, elettronica, elettromedicali);
– devono essere in stato di attività e risultare iscritte al Registro delle Imprese;
– non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
– essere iscritte presso INPS o INAIL e avere una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC), valido alla data di presentazione della domanda;
– essere in regola con gli adempimenti fiscali;
– non aver beneficiato di un importo complessivo di aiuti che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse tramite il bonus in questione, determini il superamento del massimale previsto ovvero € 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari;
– non aver ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo in questione, alcun altro contributo pubblico;
– non rientrare tra le imprese operanti nei settori della pesca, dell’acquacoltura e nei settori di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
– non essere destinatarie di sanzioni interdittive;
– non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
– non risultare iscritte nell’elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l’export.
Quali spese sono ammissibili?
Sono ammissibili al contributo le spese sostenute per:
– la realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, siti e/o app mobile, compresi eventuali investimenti atti a garantire la sincronizzazione con marketplace internazionali forniti da soggetti terzi;
– la realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedano l’automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web nonché il raccordo tra le funzionalità operative del canale digitale di vendita prescelto e i propri sistemi di Customer Relationship Management – CRM (ad esempio i sistemi API – Application Programming Interface);
– la realizzazione di servizi accessori all’ e-commerce quali quelli di smart payment, predisposizione di portfolio prodotti, traduzioni, shooting fotografici, video making, web design e content strategy;
– la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell’export digitale, con specifico riferimento al portafoglio prodotti, ai mercati esteri e ai siti di vendita online prescelti;
– digital marketing finalizzate a sviluppare attività di internazionalizzazione: campagne di promozione digitale, Search Engine Optimization (SEO), costi di backlink e di Search Engine Marketing (SEM), campagne di content marketing, inbound marketing, di couponing e costi per il rafforzamento della presenza sui canali social;
– lead generation e lead nurturing;
– servizi di CMS (Content Management System), restyling di siti web siano essi grafici e/o di contenuti volti all’aumento della presenza sui mercati esteri;
– l’iscrizione e/o l’abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing, quali strumenti volti a favorire il processo di esportazione;
– servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano finalizzati ad aumentare la presenza sui mercati esteri;
– l’upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi organizzativi;
– ogni altra spesa per servizi strettamente connessi.
Non sono invece ammissibili le spese per:
– l’acquisto generico di hardware;
– imposte, tasse e oneri sociali;
– spese legali e notarili;
– spese relative alle ordinarie attività amministrative, aziendali o commerciali;
– costi diretti relativi all’acquisizione o alla registrazione e alla tutela della proprietà intellettuale.
A quanto ammonta il contributo economico?
Il contributo è concesso:
– alle piccole e microimprese per un importo pari a € 4.000,00, a fronte di spese ammesse di importo non inferiore, al netto dell’IVA, ad € 5.000,00;
– alle reti e ai consorzi, costituiti da almeno cinque imprese, per un importo pari a € 22.500,00 a fronte di spese ammesse di importo non inferiore, al netto dell’IVA, ad € 25.000.
Come richiedere il bonus export digitale?
Al fine di richiedere il contributo occorre procedere:
– alla compilazione della domanda, accedendo tramite SPID all’apposita procedura informatica, resa disponibile nella sezione “Bonus Export Digitale” del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it); una volta inserite le informazioni richieste verrà generato il modulo di domanda non modificabile contenente “l’identificativo della domanda”. Tale modulo dovrà essere firmato digitalmente dal rappresentante legale del soggetto richiedente e una volta caricato verrà rilasciato il “codice di predisposizione domanda”;
– alla presentazione della domanda, accedendo all’apposita procedura ed inserendo sia “l’identificativo della domanda”, sia il “codice di predisposizione domanda” al fine di completare l’invio della domanda stessa.
Una volta presentata la domanda, le concessioni verranno disposte con uno o più provvedimenti cumulativi pubblicati nella sezione “Bonus Export Digitale” del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it).
In seguito, i soggetti beneficiari dovranno presentare richiesta di erogazione del contributo, allegando tutta la documentazione prevista, tramite l’apposita procedura informatica ed indicando nella richiesta i nominativi dei fornitori di cui all’apposito elenco.
Quando scade il bonus export digitale?
Il termine utile per la compilazione e presentazione delle domande, inizialmente fissato al 15 luglio 2022, è stato prorogato per disponibilità di fondi residui.
Attualmente non c’è una scadenza, ma all’esaurimento dei fondi residui lo sportello verrà chiuso.
ELENCO DEI FORNITORI DI SOLUZIONI DIGITALI PER L’EXPORT
L’iscrizione all’elenco dei fornitori può essere richiesta dalle imprese che possiedono i seguenti requisiti:
– sono costituite in forma societaria;
– sono iscritte al Registro delle Imprese e sono in stato di attività;
– non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure concorsuali diverse dal concordato preventivo con continuità e ad accordi di ristrutturazione del debito;
– hanno sede legale o operativa nell’Unione Europea;
– hanno realizzato nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda servizi o prestazioni relativi ad una o più delle spese ammissibili per un ammontare pari ad almeno € 200.000;
– svolgono un’ attività coerente con le finalità del bonus export digitale;
– sono operatori economici ammessi.
La domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori deve essere presentata tramite la procedura informatica, indicata nell’apposita sezione “Bonus Export Digitale” del sito internet di Invitalia (www.invitalia.it), accedendo tramite SPID. Una volta compilata la domanda inserendo le informazioni richieste e aver caricato il modulo di iscrizione all’elenco fornitori, verrà generato il modulo di domanda non modificabile contenente “l’identificativo della domanda di iscrizione all’elenco”. Una volta firmata digitalmente, la domanda dovrà essere caricata ed inviata.
PER QUALSIASI INFORMAZIONE O PER RICHIEDERE IL BONUS EXPORT DIGITALE, RIVOLGITI AL CENTRO SERVIZI OIKIA CHE SARA’ IN GRADO DI INDIRIZZARTI VERSO I BENEFICI PIU’ CONFACENTI ALLE TUE ESIGENZE.
