Che cosa è?
L’articolo 1, comma 231, Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio) introduce una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
Come funziona?
Il contribuente ha la facoltà di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio. Pertanto, dovranno essere versate soltanto le somme dovute a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
Chi può beneficiare della “Definizione Agevolata”?
Tutti i contribuenti. L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’aerea riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Come aderire alla “Definizione Agevolata”?
Per aderire alla “Definizione agevolata”, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica con le modalità che l’Agente di riscossione pubblicherà sul proprio sito internet. Nella medesima dichiarazione, il contribuente sceglie anche le modalità tramite le quali intende effettuare il pagamento. In particolare, è possibile pagare gli importi dovuti:
– in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
– in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.
In caso di pagamento rateizzato, è prevista l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la “Definizione agevolata” risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il termine di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione sarà resa disponibile nell’aerea riservata del sito internet dell’agente della riscossione.
Quali debiti non sono ammessi alla “Definizione Agevolata”?
Non rientrano nel beneficio della “Definizione Agevolata”, per la loro particolare natura, i carichi riferiti a:
– recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
– crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge di Bilancio prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data all’agente della riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).
PER QUALSIASI INFORMAZIONE O PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, RIVOLGITI AL CENTRO SERVIZI OIKIA CHE SARA’ IN GRADO DI INDIRIZZARTI VERSO I BENEFICI PIU’ CONFACENTI ALLE TUE ESIGENZE.
